Art. 1
In vigore dal 11 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-07-13;658#art-1