Art. 2

In vigore dal 8 set 1966
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 7 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1966. SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;649#art-2

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