Art. 1

In vigore dal 8 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata Ginevra il 9 dicembre 1960.
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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;649#art-1

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