Art. 2
In vigore dal 9 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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