Art. 1
In vigore dal 9 ago 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e di ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-06-08;553#art-1