Art. 1

LEGGE 8 giugno 1966, n. 511

In vigore dal 17 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria. Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-06-08;511#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 giugno 1966, n. 511 (Art. 1 Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.) — Testo vigente | Portale Normativo