Art. 1
LEGGE 8 giugno 1966, n. 511
In vigore dal 17 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.
Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729
e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Storico versioni
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