Art. 3
LEGGE 8 giugno 1966, n. 425
In vigore dal 9 lug 1966
Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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