Art. 1

LEGGE 8 giugno 1966, n. 425

In vigore dal 9 lug 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente. Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.
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