Art. 4

LEGGE 8 giugno 1966, n. 424

In vigore dal 15 dic 2005
La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. La pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta. (1) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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