Art. 3

LEGGE 8 giugno 1966, n. 424

In vigore dal 9 lug 1966
La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente .
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