Art. 2
In vigore dal 22 giu 1966
Piena ed intera esecuzione è data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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