Art. 1
In vigore dal 22 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-29;343#art-1