Art. 3
In vigore dal 4 ago 1966
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all' sarà fatto fronte con fondi già iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI - NATALI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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