Art. 2
In vigore dal 4 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo XI della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-26;538#art-2