Art. 3

LEGGE 14 maggio 1966, n. 357

In vigore dal 25 giu 1966
Per i libri di testo, di lettura e sussidiari, che siano difformi, a cagione delle particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio metropolitano, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il. Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per l'industria e commercio. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'ultimo comma dell' della legge 10 agosto 1964, n. 719, sarà praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.
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