Art. 1
LEGGE 14 maggio 1966, n. 357
In vigore dal 16 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-14;357#art-1