Art. 2

In vigore dal 5 giu 1966
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-03-29;291#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962. — Testo vigente | Portale Normativo