Art. 1
In vigore dal 5 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-03-29;291#art-1