Art. 2
In vigore dal 27 gen 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1963
SARAGAT
MORO - FANFANI - TREMELLONI - MATTARELLA - MARIOTTI - PIERACCINI -
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-10-29;1474#art-2