Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 gen 1966
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1963 SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - MATTARELLA - MARIOTTI - PIERACCINI - Visto, il Guardasigilli: REALE
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