Art. 4

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218

In vigore dal 7 lug 2017
L'insegnamento nella Scuola di polizia economico-finanziaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-10-29;1218#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo