Art. 2

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218

In vigore dal 7 lug 2017
La Scuola di polizia economico-finanziaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza. Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia economico-finanziaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore. Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia economico-finanziaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
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