Art. 2
LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218
In vigore dal 7 lug 2017
La
Scuola di polizia economico-finanziaria
è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della
Scuola di polizia economico-finanziaria
è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della
Scuola di polizia economico-finanziaria
le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
Storico versioni
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