Art. 3

LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172

In vigore dal 31 ott 1965
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
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