Art. 2
LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172
In vigore dal 31 ott 1965
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, è sostituito dal seguente:
"La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio".
È abrogato il secondo comma dell' della legge 21 dicembre 1948, n. 1589.
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