Art. 2
In vigore dal 18 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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