Art. 1
In vigore dal 18 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-07-14;922#art-1