Art. 2

In vigore dal 19 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933#art-2

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