Art. 1

In vigore dal 19 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.
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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933#art-1

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