Art. 3

LEGGE 26 giugno 1965, n. 812

In vigore dal 4 ago 1965
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all' possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizi permanente.
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