Art. 2
LEGGE 26 giugno 1965, n. 812
In vigore dal 4 ago 1965
Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:
per i generali di corpo di armata e gradi
corrispondenti................................................ L. 900 per i generali di divisione e di brigata
e gradi corrispondenti........................................ " 800 per i colonnelli.......................................... " 700
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