Art. 2

LEGGE 26 giugno 1965, n. 812

In vigore dal 4 ago 1965
Le misure del compenso ordinario sono le seguenti: per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti................................................ L. 900 per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti........................................ " 800 per i colonnelli.......................................... " 700
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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;812#art-2

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