Art. 17
LEGGE 26 giugno 1965, n. 717
In vigore dal 14 dic 1967
Contributi per l'artigianato e la pesca
Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la.
Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all' della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all' della legge 18 luglio 1959, n. 555.
La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabilite dal piano, ai pescatori singoli ed associati operanti nei territori di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all' della legge 29 luglio 1957, n. 634.
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