Art. 16

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 27 apr 1968
Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell' della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte. Alla osservanza, di tale percentuale sono tenute le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonchè gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(2a)
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