Art. 3

LEGGE 14 maggio 1965, n. 502

In vigore dal 16 giu 1965
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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