Art. 1

LEGGE 14 maggio 1965, n. 502

In vigore dal 16 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono devolute al Ministero della difesa.
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