Art. 1
LEGGE 14 maggio 1965, n. 502
In vigore dal 16 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono devolute al Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-05-14;502#art-1