Art. 1
LEGGE 21 aprile 1965, n. 449
In vigore dal 4 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
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