Art. 1 · LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

Art. 1

LEGGE 21 aprile 1965, n. 449

In vigore dal 4 giu 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-04-21;449#art-1