Art. 6

LEGGE 18 marzo 1965, n. 170

In vigore dal 27 ott 1970
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell', a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo