Art. 6
LEGGE 18 marzo 1965, n. 170
In vigore dal 27 ott 1970
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell', a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
- LAMI STARNUTI -
MATTARELLA - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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