Art. 1

In vigore dal 7 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-03-11;158#art-1

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Art. 1 Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere. — Testo vigente | Portale Normativo