Art. 1
In vigore dal 7 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-03-11;158#art-1