Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 7 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-03-11;158#art-1