Art. 3

In vigore dal 5 mag 1965
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente: mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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