Art. 2
In vigore dal 5 mag 1965
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-03-06;257#art-2