Art. 1

In vigore dal 21 feb 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-02-19;32#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, — Testo vigente | Portale Normativo