Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 feb 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, concernente la concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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