Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1965, n. 39

In vigore dal 11 mar 1965
L'articolo 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente: "Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13. L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma. Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono".
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