Art. 1

LEGGE 15 febbraio 1965, n. 39

In vigore dal 11 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' della legge 20 giugno 1956, n. 658, è sostituito dal seguente: "La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza. Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti".
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