Art. 2

In vigore dal 4 apr 1965
Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963. — Testo vigente | Portale Normativo