Art. 1

In vigore dal 4 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142#art-1

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