Art. 2

LEGGE 16 dicembre 1964, n. 1400

In vigore dal 29 dic 1964
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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